Convenzione
Art. 8
In vigore dal 26 apr 1958
La presente Convenzione non può portare alcun pregiudizio alle
esenzioni fiscali eventualmente accordate o che potranno essere accordate in avvenire, in forza, di disposizioni di diritto internazionale, agli agenti diplomatici e consolari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-8