Convenzione

Art. 4

In vigore dal 26 apr 1958
I beni investiti in una impresa commerciale o industriale o relativi all'esercizio d'una professione liberale, e che sono destinati ad una stabile organizzazione esistente in uno dei due Stati contraenti non sono soggetti all'imposta che in tale Stato. Si considera come stabile organizzazione il luogo nel quale speciali installazioni sono utilizzate in permanenza o nel quale disposizioni speciali sono state prese in relazione allo svolgimento di un'attività, come la direzione, gli uffici, le succursali, le officine, i laboratori, i magazzini, le miniere e ogni giacimento minerario oggetto di sfruttamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo