Convenzione

Art. 6

In vigore dal 26 apr 1958
I debiti che gravano i beni di cui agli della presente Convenzione o che sono garantiti su beni di tale natura, sono imputati nello Stato in cui detti beni sono sottoposti ad imposta, sul valore di detti beni, o di tutti gli altri beni che tale Stato ha il diritto di assoggettare a imposta. Gli altri debiti diversi dai precedenti sono imputati sui beni assoggettati ad imposta nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al momento della morte. Se i debiti che possono essere imputati in uno dei due Stati, ai sensi delle disposizioni del primo alinea, superano il valore della somma di beni che tale Stato ha il diritto d'imporre, la differenza non coperta, è imputata sui beni assoggettati a imposta nell'altro Stato. Tuttavia, i debiti sono imputati sul valore dei fidecommessi solo nella misura nella quale essi sono afferenti a tali beni o sono garantiti da essi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo