Convenzione
Art. 9
In vigore dal 26 apr 1958
Ogni contribuente che prova che i provvedimenti adottati dalle
autorità fiscali di ciascun Stato contraente hanno provocato nei suoi confronti una doppia imposizione contraria ai principi della presente Convenzione, può reclamare alla autorità fiscale suprema dello Stato nel quale egli è considerato domiciliato, ai sensi dell' o nel quale il de cuius, ai sensi della presente Convenzione, era considerato domiciliato al momento del suo decesso.
Se il reclamo è ritenuto fondato lo Stato adotta le misure
necessarie per mettere fine alla doppia imposizione.
Il reclamo deve essere fatto entro i tre anni a partire dalla fine dell'anno solare nel quale il contribuente ha avuto conoscenza della duplicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-9