Convenzione

Art. 10

In vigore dal 26 apr 1958
Le autorità fiscali supreme dei due Stati, potranno prendere accordi speciali per applicare le disposizioni della presente Convenzione e per evitare le doppie imposizioni per quanto riguarda le imposte stabilite all', nei casi non regolati dalla presente Convenzione e che possono presentarsi nel corso della sua applicazione e per risolvere le difficoltà e i dubbi che possono insorgere nella interpretazione o applicazione della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-10

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