Convenzione
Art. 14
In vigore dal 26 apr 1958
Le imposte prelevate su ogni altro reddito diverso da quelli
considerati negli articoli precedenti non sono applicate che nello Stato in cui il beneficiario ha il domicilio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-14