Convenzione
Art. 11
In vigore dal 26 apr 1958
1. La presente Convenzione sarà ratificata, per quanto riguarda
l'Italia, dal Presidente della Repubblica italiana, con l'autorizzazione del Parlamento e, per quanto riguarda, la Svezia, da S. M. il Re di Svezia con il consenso del Riksdag.
Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto
possibile a Roma.
2. La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli
strumenti di ratifica e si applicherà alle successioni testamentarie o legittime apertesi a tale data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-11