Convenzione

Art. 12

In vigore dal 26 apr 1958
La presente Convenzione resterà indefinitivamente in vigore; ma ciascuno dei due Stati contraenti potrà, fino al 30 giugno incluso di ogni anno solare successivo al quinto anno a partire da quello della ratifica, denunciarla per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente. In caso di denuncia prima del 30 giugno di tale anno, la Convenzione cesserà di aver vigore con lo spirare dell'anno solare nel quale la denuncia è stata fatta ma essa continuerà ad applicarsi a tutte le successioni legittime e testamentarie apertesi fino alla fine dell'anno. In fede di che i plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta a Stoccolma, in doppio esemplare in lingua italiana e svedese, i due testi facenti ugualmente fede il 20 dicembre 1956. OSTEN UNDEN SCADUTO MENDOLA DI FONTANA DEGLI ANGELI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo