Convenzione

Art. 7

In vigore dal 26 apr 1958
Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare il diritto di ciascuno Stato contraente di applicare alle parti d'una successione da esso assoggettate a imposta, il tasso d'imposta che sarebbe applicabile se tutti i beni costituenti l'eredità o il legato, fossero soggetti a tributo nel suo territorio.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-7

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