Convenzione

Art. 3

In vigore dal 26 apr 1958
I beni immobili situati in uno dei due Stati contraenti non saranno assoggettati all'imposta che in tale Stato. I beni immobili comprendono da una parte gli accessori, e le scorte vive e morte delle aziende agricole o boschive, dall'altra parte il diritto d'usufrutto e il diritto alle rendite e agli altri frutti da essi derivanti. I canoni provenienti dal godimento di immobili o dallo sfruttamento di miniere o di altri giacimenti minerari, non costituenti beni immobili, saranno sottoposti a imposta nello Stato contraente nel quale questi immobili, miniere o giacimenti minerari sono situati. I crediti, anche sotto forma di obbligazioni, garantiti su immobili sono sottoposti ad imposta nello Stato in cui tali immobili sono situati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo