Convenzione
Art. 3
In vigore dal 26 apr 1958
I beni immobili situati in uno dei due Stati contraenti non saranno
assoggettati all'imposta che in tale Stato.
I beni immobili comprendono da una parte gli accessori, e le scorte
vive e morte delle aziende agricole o boschive, dall'altra parte il diritto d'usufrutto e il diritto alle rendite e agli altri frutti da essi derivanti.
I canoni provenienti dal godimento di immobili o dallo sfruttamento
di miniere o di altri giacimenti minerari, non costituenti beni immobili, saranno sottoposti a imposta nello Stato contraente nel quale questi immobili, miniere o giacimenti minerari sono situati.
I crediti, anche sotto forma di obbligazioni, garantiti su immobili
sono sottoposti ad imposta nello Stato in cui tali immobili sono situati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-3