Convenzione
Art. 1
In vigore dal 26 apr 1958
Convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni
Il Presidente della Repubblica Italiana e S. M. il Re di Svezia,
animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni hanno deciso di concludere una Convenzione ed hanno nominato, a tale scopo, come loro plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
l'Ambasciatore Gioacchino SCADUTO MENDOLA DI FONTANA degli
ANGELI;
SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA:
il Ministro degli Affari Esteri, S. E. OSTEN UNDEN,
i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri riconosciuti in
buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
.
La presente Convenzione si riferisce alle seguenti imposte riscosse
sui trasferimenti per causa di morte di cittadini italiani e svedesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-1