Convenzione

Art. 5

In vigore dal 26 apr 1958
I beni non contemplati dagli sono assoggettati all'imposta nello Stato nel quale il de cuius era domiciliato al tempo del suo decesso. Ai fini della presente Convenzione, il de cuius sarà considerato domiciliato nello Stato nel quale egli aveva la sua residenza effettiva e il suo luogo di abitazione. In caso di dubbio in quale dei due Stati il de cuius aveva il suo domicilio, ai sensi della norma del comma precedente, o nel caso in cui l'interessato poteva essere considerato domiciliato nei due Stati, la questione sarà decisa con un accordo particolare tra le supreme autorità fiscali dei due Stati. A tal proposito, sarà considerato con quale dei due Stati il de cuius, al momento della morte, aveva i rapporti personali ed economici più stretti. Se non sarà possibile pervenire ad una conclusione su tale punto, si terrà conto della nazionalità dell'interessato. Se il de cuius non aveva la sua residenza effettiva o il suo luogo di abitazione in nessuno dei due Stati contraenti egli sarà considerato domiciliato nello Stato nel quale risiedeva. Se egli risiedeva nei due Stati, la questione relativa alla determinazione del suo domicilio sarà decisa mediante un accordo particolare tra le autorità fiscali supreme dei due Stati.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-5

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