Convenzione

Art. 2

In vigore dal 26 apr 1958
La presente Convenzione determina le regole applicabili alle imposte seguenti: A) per l'Italia: 1) l'imposta sulle successioni; 2) l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario. B) per la Svezia: 1) l'imposta sulle successioni (arvsskatten); 2) l'imposta sul valore globale dell'eredità (kvarlatenskapsskatten). La presente convenzione si applica, inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sarà istituita dopo la firma della medesima, nel territorio di ciascuno stato contraente, sia che si tratti di imposte che colpiscono il valore globale dell'asse ereditario, sia che si tratti di imposte che colpiscono le singole quote ereditarie o i legati.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-2

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