Convenzione

Art. 15

In vigore dal 26 apr 1958
Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio o sull'incremento del patrimonio, sono applicabili le disposizioni che seguono: 1) nella misura in cui il patrimonio si compone: a) di immobili con i loro accessori; b) di imprese commerciali o industriali, comprese quelle di navigazione marittima e di navigazione aerea. L'imposta sarà applicata nello Stato al quale è dovuta, in base agli articoli precedenti, l'imposta sui redditi derivanti dal detto patrimonio. Tuttavia, per quanto riguarda i valori nobiliari facenti parte del capitale realmente investito in una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti, l'imposta sarà applicata in questo Stato; 2) nella misura in cui il patrimonio si compone di crediti, anche sotto forma di obbligazioni, garantiti da ipoteca immobiliare, l'imposta sarà applicata nello Stato in cui i beni immobiliari sono situati; 3) per tutte ]e altre specie di patrimonio l'imposta sarà applicata nello Stato in cui è domiciliato il contribuente.
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