Convenzione
Art. 15
In vigore dal 26 apr 1958
Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio o sull'incremento del
patrimonio, sono applicabili le disposizioni che seguono:
1) nella misura in cui il patrimonio si compone:
a) di immobili con i loro accessori;
b) di imprese commerciali o industriali, comprese quelle di
navigazione marittima e di navigazione aerea.
L'imposta sarà applicata nello Stato al quale è dovuta, in base agli articoli precedenti, l'imposta sui redditi derivanti dal detto patrimonio. Tuttavia, per quanto riguarda i valori nobiliari facenti parte del capitale realmente investito in una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti, l'imposta sarà applicata in questo Stato;
2) nella misura in cui il patrimonio si compone di crediti, anche
sotto forma di obbligazioni, garantiti da ipoteca immobiliare, l'imposta sarà applicata nello Stato in cui i beni immobiliari sono situati;
3) per tutte ]e altre specie di patrimonio l'imposta sarà
applicata nello Stato in cui è domiciliato il contribuente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-15