Convenzione

Art. 18

In vigore dal 26 apr 1958
par. 1. Le disposizioni della presente Convenzione non limitano i diritti e i vantaggi che la legislazione di uno qualunque degli Stati contraenti accorda ai contribuenti relativamente alle imposte considerate nell' della presente Convenzione. par. 2. Le persone fisiche residenti in uno dei due Stati che sono tassabili nell'altro Stato beneficiano, in questo altro Stato, per l'accertamento delle imposte considerate nell' della presente Convenzione, delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni, riduzioni o altri vantaggi, accordati, in rapporto ai carichi di famiglia, alle persone fisiche, cittadini di esso Stato, che non vi hanno il domicilio.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-18

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