Convenzione
Art. 23
In vigore dal 26 apr 1958
La presente Convenzione resterà in vigore per una durata
indeterminata; ma ciascuno dei due Stati contraenti potrà, fino al 30 giugno incluso di ogni anno solare successivo al quinto anno a partire da quello della ratifica, denunciarla, per iscritto e per via diplomatica, all'altro Stato contraente. In caso di denuncia prima del 30 giugno di tale anno, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:
1) alle imposte dovute alla fonte a titolo definitivo sui redditi
attribuiti ai beneficiari al più tardi entro il 31 dicembre di detto anno;
2) alle altre imposte applicate sui redditi dei periodi
imponibili chiusi al più tardi l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della denuncia;
3) alle imposte sul patrimonio che formeranno oggetto
dell'imposizione dell'anno successivo a quello della denuncia.
In fede di che i plenipotenziari summenzionati hanno firmato la
presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatta a Stoccolma in doppio esemplare in lingua italiana ed in
lingua svedese, i due testi facendo ugualmente fede, il 20 dicembre 1956.
OSTEN UNDEN
SCADUTO MENDOLA
DI FONTANA DEGLI ANGELI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
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