Convenzione

Art. 23

In vigore dal 26 apr 1958
La presente Convenzione resterà in vigore per una durata indeterminata; ma ciascuno dei due Stati contraenti potrà, fino al 30 giugno incluso di ogni anno solare successivo al quinto anno a partire da quello della ratifica, denunciarla, per iscritto e per via diplomatica, all'altro Stato contraente. In caso di denuncia prima del 30 giugno di tale anno, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: 1) alle imposte dovute alla fonte a titolo definitivo sui redditi attribuiti ai beneficiari al più tardi entro il 31 dicembre di detto anno; 2) alle altre imposte applicate sui redditi dei periodi imponibili chiusi al più tardi l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della denuncia; 3) alle imposte sul patrimonio che formeranno oggetto dell'imposizione dell'anno successivo a quello della denuncia. In fede di che i plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta a Stoccolma in doppio esemplare in lingua italiana ed in lingua svedese, i due testi facendo ugualmente fede, il 20 dicembre 1956. OSTEN UNDEN SCADUTO MENDOLA DI FONTANA DEGLI ANGELI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-23

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