Convenzione

Art. 21

In vigore dal 26 apr 1958
Le autorità fiscali considerate nella presente Convenzione sono, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte Dirette e, per quanto riguarda la Svezia, il Ministro delle Finanze o il suo Delegato (finansministern eller hans befalnlaktigade ombud).
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-21

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