Art. 1

In vigore dal 26 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Stoccolma, tra l'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956: Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni.
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