Art. 1
In vigore dal 26 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Stoccolma, tra l'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956:
Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-rd-1