Convenzione

Art. 19

In vigore dal 30 mag 1958
par. 1. Le autorità fiscali dei due Stati contraenti si comunicheranno tutte le informazioni di cui dispongono o che possono ottenere e che sono necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e per evitare la frode fiscale o per applicare le regole destinate a prevenire l'evasione fiscale nel campo delle imposte che fanno oggetto di questa Convenzione. par. 2. Tutte le informazioni così scambiate dovranno essere tenute segrete e non potranno essere comunicate, al di fuori del contribuente o del suo mandatario, a persone diverse da quelle che si occupano dell'applicazione e della riscossione delle imposte considerate nella presente Convenzione, come pure dei reclami e dei ricorsi relativi a queste imposte. par. 3. Le disposizioni del presente articolo non possono avere per effetto di imporre alle autorità fiscali di uno dei due Stati l'obbligo di comunicare, sia le notizie che, con riguardo alla loro natura, non possono essere ottenute in forza della propria legislazione fiscale o in forza di quella dell'altro Stato, sia le notizie che, secondo il loro apprezzamento, sono suscettibili di rivelare un processo di fabbricazione o di compromettere un segreto industriale, commerciale o professionale o di ordine pubblico. Queste disposizioni non possono nemmeno essere considerate come facenti obbligo alle autorità fiscali di uno dei due Stati di compiere atti non conformi ai propri regolamenti ed alla propria prassi.

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-19

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