Convenzione

Art. 20

In vigore dal 26 apr 1958
par. 1. Le autorità fiscali dei due Stati contraenti potranno stabilire di comune accordo, i regolamenti necessari alla esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione. par. 2. Nel caso che l'esecuzione di qualche disposizione di questa Convenzione desse luogo a difficoltà o a dubbi, le autorità fiscali dei due Stati contraenti si metteranno d'accordo per interpretare tale disposizione nello spirito della Convenzione. par. 3. Se un contribuente di uno dei due Stati contraenti prova che le imposizioni fatte o progettate a suo carico hanno causato o causeranno nei suoi confronti una doppia imposizione vietata dalla Convenzione, può, senza pregiudizio dell'esercizio dei suoi diritti di reclamo e di ricorso in ciascuno Stato, rivolgere alle autorità fiscali dello Stato in cui si trova il suo domicilio una domanda scritta di revisione delle dette imposizioni. Questa domanda deve essere presentata nel termine di due anni a partire dalla data della notifica o della riscossione alla fonte della seconda imposizione. Se ne riconoscono la fondatezza, le autorità fiscali cui tale domanda è stata rivolta, si metteranno d'accordo con le autorità fiscali dell'altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione.
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