Convenzione

Art. 22

In vigore dal 26 apr 1958
par. 1. La presente Convenzione sarà ratificata per quanto riguarda l'Italia, dal Presidente della Repubblica, con l'autorizzazione del Parlamento e, per quanto riguarda la Svezia, da Sua Maestà il Re di Svezia con il consenso del Riksdag. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Roma. par. 2. La Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, e si applicherà: 1) alle imposte dovute alla fonte a titolo definitive sui redditi attribuiti ai beneficiari a datare dal 1° gennaio 1955 e non scaduti anteriormente a questa data; 2) alle altre imposte applicate sui redditi dei periodi imponibili chiusi posteriormente al 28 febbraio 1955; 3) alle imposte svedesi sul patrimonio che formeranno oggetto dell'imposizione degli anni 1956 e successivi; 4) alle imposte sul patrimonio che potrebbero essere applicate in Italia dopo l'entrata in vigore della, Convenzione.
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