Convenzione

Art. 17

In vigore dal 26 apr 1958
Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, le imposte a carattere progressivo potranno essere calcolate, in ciascuno Stato, a carico dei contribuenti che vi hanno il domicilio, con l'aliquota relativa all'insieme degli elementi imponibili in base alla legislazione fiscale di questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-17

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