Convenzione

Art. 16

In vigore dal 26 apr 1958
Quando, in base alle disposizioni della presente Convenzione, il contribuente di uno degli Stati contraenti ha diritto alla esenzione o ad una riduzione di imposta nell'altro Stato, l'esenzione o la riduzione non sarà accordata alle eredità indivise che nella misura in cui l'imposta è imputabile alla quota-parte degli elementi imponibili attribuibile all'avente diritto contribuente del primo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-16

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