Convenzione

Art. 13

In vigore dal 26 apr 1958
Gli studenti e gli apprendisti aventi il domicilio in uno dei due Stati che si trasferiscono temporaneamente nell'altro Stato allo scopo di ricevervi un insegnamento o una formazione professionale, ad orario pieno, sono esenti dall'imposta in quest'altro Stato sulle somme loro versate da persone che si trovano nel primo Stato per il loro mantenimento, la loro educazione e la loro formazione.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-13

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