Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 26 apr 1958
La presente Convenzione non può portare alcun pregiudizio alle esenzioni fiscali eventualmente accordate o che potranno essere accordate in avvenire, in forza, di disposizioni di diritto internazionale, agli agenti diplomatici e consolari.

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Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280#art-c-8