Art. 28
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
L'inquadramento economico-professionale, da attribuire ai salariati temporanei che, giusta quanto previsto al secondo comma del precedente , risultino adibiti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da data posteriore al 1 settembre 1946, in mestieri propri di categoria inferiore a quella di appartenenza, sarà determinato:
a) con l'applicazione del combinato disposto dei precedenti per l'inquadramento professionale economico spettante dal 1 settembre 1946;
b) con l'attribuzione, sotto la data dalla quale detti salariati risultino adibiti a mansioni proprie di categorie inferiori, della qualifica spettante in base alle mansioni medesime e della relativa categoria di inquadramento, nonchè della paga iniziale prevista per la categoria stessa, incrementata di tanti avanzamenti, nell'ordine, quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-02-26;67#art-28