Art. 18

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
Le Amministrazioni interessate provvederanno ad attribuire, ai soli effetti giuridici, ai salariati in servizio dal 1 settembre 1946, la qualifica di mestiere in relazione alle mansioni effettivamente esercitato e che deve essere compresa fra quelle contemplate dalla tabella annessa alla presente legge, salvo l'eccezione prevista dal successivo . La qualifica di mestiere così attribuita comporta, dalla entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di ciascun salariato alla corrispondente categoria di cui alla predetta tabella.
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