Art. 17
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
Gli operai giornalieri, in servizio da oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono considerati, a tutti gli effetti, quali operai temporanei, con integrale applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, per la parte che concerne i salariati non di ruolo.
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