Art. 16
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
Le disposizioni che consentono l'elevazione della anzianità di servizio utile agli effetti degli aumenti periodici di retribuzione per combattenti, sono estese al personale salariato di ruolo e non di ruolo, semprechè, per quest'ultimo, si verifichino le condizioni di cui al decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.
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