Art. 14
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
I passaggi di salariati di ruolo a categorie superiori possono venire effettuati soltanto in occasione di concorsi banditi per il conferimento di posti di ruolo.
A tali salariati, ove risultino vincitori, va attribuita, in ogni caso, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere il passaggio in tali categorie.
Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella già in godimento anteriormente al passaggio nella categoria superiore, la differenza verrà loro conservata a titolo di assegno ad personam, utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi.
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