Art. 10

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
Ai salariati non di ruolo, ove siano assegnati alla 1ª, 2ª e 6ª categoria, va attribuita, all'atto dell'ammissione: a) la 5ª classe di paga, se nella prova d'arte, od in esito all'esperimento pratico, riportino il punteggio di 20/20; b) la 4ª classe di paga, se riportino 19/20; c) la 3ª classe di paga, se riportino 18/20; d) la 2ª classe di paga, se riportino 17/20; e) la 1ª classe di paga, se riportino 16/20. Non ottengono l'ammissione i candidati i quali, nell'esecuzione della prova d'arte o dell'esperimento pratico suddetti, riportino un punteggio inferiore ai 16/20, punteggio che non può dar titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili. Ai salariati non di ruolo, assegnati, invece, alle categorie 3ª, 4ª e 7ª va attribuita, in ogni caso, la classe di paga iniziale della rispettiva categoria.
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LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67 (Art. 10 Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo