Art. 5
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei, sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della presente legge.
Tali contratti vengono approvati con decreto Ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.
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