Art. 6
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
La misura delle paghe, risultante dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e successive modificazioni, ha carattere tassativo per tutti i salariati dello Stato e non può essere variata se non mediante apposito provvedimento legislativo.
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