Art. 7
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
I salariati non di ruolo vengono assunti:
1° per concorso tra gli aspiranti all'ammissione, da effettuarsi:
a) mediante prova d'arte, o esperimento pratico, a seconda
della qualifica richiesta per i posti da ricoprire nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª;
b) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per quei mestieri o servizi propri delle categorie 3ª, 4ª e 7ª, per i quali non sia possibile l'esecuzione d'una prova d'arte o dello esperimento pratico;
2° se trattasi di temporanei da assegnare alla 5ª categoria (apprendisti), senza alcuna particolare formalità.
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