Art. 7

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
I salariati non di ruolo vengono assunti: 1° per concorso tra gli aspiranti all'ammissione, da effettuarsi: a) mediante prova d'arte, o esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da ricoprire nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª; b) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per quei mestieri o servizi propri delle categorie 3ª, 4ª e 7ª, per i quali non sia possibile l'esecuzione d'una prova d'arte o dello esperimento pratico; 2° se trattasi di temporanei da assegnare alla 5ª categoria (apprendisti), senza alcuna particolare formalità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo