Art. 9

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
Per i salariati di ruolo e non di ruolo, debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica che esprimano sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, capacità e rendimento di ciascuno. Tali note, da compilare entro il mese di luglio di ogni anno, per l'anno finanziario precedente, classificheranno ciascun salariato con una delle seguenti qualifiche: "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "cattivo". Esse debbono essere comunicate all'interessato entro il mese di settembre. Avverso la qualifica attribuita è ammesso ricorso al Ministro competente entro 15 giorni dalla comunicazione della qualifica stessa all'interessato.
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