Art. 4

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
La nomina degli operai permanenti e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonchè la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto Ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.
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