Art. 1

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I salariati dello Stato, ad eccezione di quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono di ruolo e non di ruolo. I salariati di ruolo, assunti cioè stabilmente ed iscritti a matricola, vengono denominati operai permanenti. I salariati non di ruolo, assunti cioè a tempo, con contratti di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario (in corso) ma rinnovabili e rescindibili, vengono denominati operai temporanei.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67 (Art. 1 Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo