Art. 1
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I salariati dello Stato, ad eccezione di quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono di ruolo e non di ruolo.
I salariati di ruolo, assunti cioè stabilmente ed iscritti a matricola, vengono denominati operai permanenti.
I salariati non di ruolo, assunti cioè a tempo, con contratti di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario (in corso) ma rinnovabili e rescindibili, vengono denominati operai temporanei.
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