Art. 2
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
I salariati dello Stato, di cui al precedente , assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti dalla tabella A annessa alla presente legge.
I salariati sono classificati nei seguenti gruppi o categorie in relazione ai principi generali precisati nella tabella stessa:
gruppo: capi operai, sorveglianti e simili;
1ª categoria: specializzati;
2ª categoria: qualificati;
3ª categoria: comuni;
4ª categoria: manovali;
5ª categoria: apprendisti;
6ª categoria: operaie specializzate;
7ª categoria: operaie comuni.
A parità di qualifica professionale il trattamento giuridico economico è lo stesso per tutto il personale salariato sia maschile che femminile.
La tabella A) può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
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