Art. 2

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
I salariati dello Stato, di cui al precedente , assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti dalla tabella A annessa alla presente legge. I salariati sono classificati nei seguenti gruppi o categorie in relazione ai principi generali precisati nella tabella stessa: gruppo: capi operai, sorveglianti e simili; 1ª categoria: specializzati; 2ª categoria: qualificati; 3ª categoria: comuni; 4ª categoria: manovali; 5ª categoria: apprendisti; 6ª categoria: operaie specializzate; 7ª categoria: operaie comuni. A parità di qualifica professionale il trattamento giuridico economico è lo stesso per tutto il personale salariato sia maschile che femminile. La tabella A) può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
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