Art. 13

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
I passaggi di salariati non di ruolo a categorie superiori possono essere effettuati sono in occasione di concorsi pubblici per l'ammissione di salariati non di ruolo. Le singole amministrazioni hanno sempre facoltà di limitare in parte l'ammissione a detti concorsi al personale salariato già in servizio e di richiedere particolari requisiti tecnici. Ai salariati che, partecipando a detti concorsi, risultino vincitori, viene attribuita la classe di paga in conformità dei seguenti criteri: 1° se passati nelle categorie 1ª, 2ª, 6ª, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nello esperimento pratico, sostenuti per ottenere il passaggio in tali categorie, con la osservanza dei criteri già indicati nel precedente . Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella già in godimento anteriormente al passaggio alla categoria superiore, la differenza verrà loro conservata a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con gli avanzamenti successivi; 2° se passati nelle categorie 3ª e 4ª la classe relativa alla paga che, per entità, risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza.
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LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67 (Art. 13 Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo