Art. 19
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
In sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente , i salariati non di ruolo, in possesso di una qualifica di mestiere che in rapporto al grado di specializzazione richiesto dal mestiere stesso, sia contemplata dalla tabella A annessa alla presente legge tanto nella 1ª quanto nella 2ª categoria, vengono inquadrati nell'una o nell'altra di tali categorie in base alla valutazione del grado di capacità professionale di ciascuno, congiunto al rendimento, quali risultano dai precedenti di servizio.
Tale valutazione, prescindendo da qualsiasi prova di arte od esperimento pratico, va espressa con un punteggio in ventesimi che comporta l'iscrizione alla 1ª categoria nel caso che esso risulti non inferiore ai 16/20 e l'iscrizione alla 2ª categoria qualora il punteggio stesso, pure essendo inferiore ai 16/20, non sia inferiore ai 12/20.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-02-26;67#art-19