Art. 23

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
In eccezione al precedente articolo, ed in applicazione delle disposizioni di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, transitano nella 2ª categoria, entro i limiti dei posti previsti per la categoria stessa dalla tabella organica delle singole Amministrazioni, i salariati permanenti comuni che, alla data del 1 settembre 1946, esplicassero mansioni di operai qualificati, o - per le maestranze dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - le abbiano disimpegnate anche in precedenza, saltuariamente, secondo le particolari esigenze e disposizioni dell'Amministrazione stessa.
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