Art. 25

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
Ai fini della determinazione della paga per i salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono computati, in applicazione delle norme contenute nel precedente , tutti i periodi di servizio da salariato, comunque prestati, anche se discontinui e non resi presso la stessa Amministrazione. Ai medesimi fini del comma precedente vengono considerati quali periodi di servizio effettivamente compiuto anche quelli in cui la prestazione sia mancata a causa di provvedimenti adottati per comportamento contrario al cessato regime od in applicazione delle leggi razziali. I periodi di mancata prestazione, previsti dal comma precedente, vengono computati anche ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'indennizzo di licenziamento, spettanti, rispettivamente, ai salariati di ruolo e non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
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