Art. 25
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
Ai fini della determinazione della paga per i salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono computati, in applicazione delle norme contenute nel precedente , tutti i periodi di servizio da salariato, comunque prestati, anche se discontinui e non resi presso la stessa Amministrazione.
Ai medesimi fini del comma precedente vengono considerati quali periodi di servizio effettivamente compiuto anche quelli in cui la prestazione sia mancata a causa di provvedimenti adottati per comportamento contrario al cessato regime od in applicazione delle leggi razziali.
I periodi di mancata prestazione, previsti dal comma precedente, vengono computati anche ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'indennizzo di licenziamento, spettanti, rispettivamente, ai salariati di ruolo e non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-02-26;67#art-25