Art. 29

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
L'eventuale eccedenza di anzianità di servizio rispetto al periodo richiesto per il conseguimento della paga spettante dal 1 settembre 1946, in applicazione dei precedenti , viene computata agli effetti dell'avanzamento immediatamente successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67 (Art. 29 Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo