Art. 29
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
L'eventuale eccedenza di anzianità di servizio rispetto al periodo richiesto per il conseguimento della paga spettante dal 1 settembre 1946, in applicazione dei precedenti , viene computata agli effetti dell'avanzamento immediatamente successivo.
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