Art. 30
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 23 apr 1953
Qualora la paga spettante, in base alle presenti norme transitorie, a ciascun salariato, dalla data del 1 settembre 1946, risulti inferiore a quella effettivamente attribuitagli dalla data stessa in applicazione dei decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, la differenza è conservata sotto forma di assegno ad personam, fino al limite della massima classe di paga della categoria di appartenenza, da riassorbire con i successivi avanzamenti e utile a pensione, per i salariati permanenti.
Tale norma va applicata anche nei confronti dei salariati previsti
dal secondo comma dell'
per la determinazione dell'assegno ad personam loro spettante, ove la paga determinata, all'atto del cambio della qualifica risulti inferiore a quella in godimento dal 1 settembre 1946 in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 12 dicembre 1946, n. 585.
Nei confronti dei salariati di cui ai precedenti commi non si procederà al recupero delle somme eventualmente percepite in più per competenze accessorie ragguagliate alla paga goduta dal 1 settembre 1946 rispetto a quelle dovute in relazione alla paga spettante ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.
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