Art. 34
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 23 apr 1953
Gli eventuali provvedimenti relativi agli avanzamenti ed ai passaggi di categoria, disposti dopo il 1 settembre 1946 e fino alla entrata in vigore della presente legge, nonchè quelli concernenti l'inquadramento professionale e l'assegnazione della paga ai salariati temporanei assunti successivamente, esplicano efficacia fino alla scadenza del contratto di lavoro in corso. Dalla data dell'eventuale rinnovo del contratto i suddetti provvedimenti dovranno essere regolati dalle norme previste
dagli articoli da 2 a 16
della presente legge.
Nei riguardi dei salariati temporanei, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunti posteriormente al 1 settembre 1946 ed inquadrati nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª, la prova d'arte od esperimento pratico, effettuati all'atto della assunzione, saranno valutati ai fini dell'attribuzione della paga effettivamente spettante in relazione al punteggio in ventesimi previsto dal precedente .
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