Art. 38

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettanti ai salariati temporanei in applicazione delle norme transitorie previste dalla presente legge vengono stabiliti con contratto di lavoro approvato con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.
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LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67 (Art. 38 Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo