Art. 37
LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67
In vigore dal 1 mar 1952
L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati permanenti ed agli incaricati stabili in applicazione delle norme transitorie previste dalla presente legge, debbono essere stabiliti con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.
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