Art. 41

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
Sono estese ai salariati temporanei ed agli incaricati provvisori delle Amministrazioni dello Stato le disposizioni dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, quando risulti indubitabilmente dagli atti in possesso dell'Amministrazione che siano stati licenziati nelle condizioni indicate nell' primo comma, dello stesso decreto legislativo. La concessione del beneficio previsto da detto va disposta dietro richiesta degli interessati entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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