Art. 40

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

In vigore dal 1 mar 1952
Le norme del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e quelle contenute nel regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, sono abrogate, ove contrastino, con quelle della presente legge.
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