REGIO DECRETO·n. 2262·31 dicembre 1924
Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.
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compilazione regolamentoRegolamento
capo INumero, mestieri, servizi e incarichi dei salariati.
Art. 1Numero massimo degli operati permanenti e degli incaricati stabili.Art. 2Posti riservati ai mutilati e invalidi di guerra ed agli ex combattenti.Art. 3Mestieri, servizi e incarichi degli operai.capo IIPaghe e retribuzioni.
Art. 4Tabelle delle paghe e retribuzioni.Art. 5Paghe eccezionali.Art. 6Accordi fra gli stabilimenti per l'uniformità di trattamento economico agli operai temporanei.Art. 7Paga o retribuzione nei viaggi e nel soggiorno fuori destinazione.Art. 8Deduzioni, per le assenze, dalla retribuzione degli incaricati.capo IIIIndennità temporanee di caro-viveri.
Art. 9Decreti vigenti circa le indennità di caro-viveri.Art. 10Giorni in cui si corrispondono le indennità di caro-viveri.Art. 11Corresponsione integrale o ridotta delle indennità di caro-viveri.Art. 12Indennità di caro-viveri nei viaggi e durante il soggiorno fuori destinazione.capo IVAmmissioni.
Art. 13Norme generali per le ammissioni. Categorie di concorrenti.Art. 14Deroghe alle norme generali di ammissione.Art. 15Requisiti per le ammissioni.Art. 16Esclusioni dalle ammissioni.Art. 17Operai giornalieri e prestatori d'opera stranieri.Art. 18Limiti di età per le ammissioni.Art. 19Accertamento della moralità e buona condotta.Art. 20Accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al servizio od incarico.Art. 21Accertamento dell'abilità professionale.Art. 22Accertamento del grado di coltura.Art. 23Domande di ammissione.Art. 24Documenti da allegare alle domande di ammissione.Art. 25Eccezioni alla documentazione delle domande di ammissione.Art. 26Precedenze nelle ammissioni.Art. 27Graduatoria dei concorrenti idonei ed assegnazione della paga o retribuzione.Art. 28Carattere definitivo o provvisorio della paga o retribuzione assegnata.Art. 29Provvedimento di nomina o di assunzione.Art. 30Restituzione dei documenti ai concorrenti.Art. 31Tempo impiegato nei lavori di saggio e negli esperimenti pratici.Art. 32Spese di viaggio degli ammittendi.Art. 33Avvertimenti da darsi ai salariati assunti.Art. 34Periodo di prova.Art. 35Trattamento economico durante il periodo di prova.Art. 36Eccezioni alla costituzione delle commissioni prescritte per le ammissioni.Art. 37Verbali delle ammissioni.Art. 38Ammissioni effettuate per delegazione da uffici distaccati.Art. 39Impianto della matricola o del ruolo e del foglio matricolare e caratteristico.Art. 40Assunzione e retribuzione degli operai giornalieri.capo VPassaggi di gruppo, o cambi di qualifica nello stesso gruppo.
Art. 41Passaggio di operai permanenti da comuni a specializzati.Art. 42Nomina di operai permanenti a capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili.Art. 43Passaggio di operai permanenti da specializzati a comuni.Art. 44Revoca dalle funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorveglianti e simili.Art. 45Nomina di incaricati del gruppo IV a capi incaricati del gruppo III.Art. 46Revoca dei capi incaricati del gruppo III.Art. 47Pubblicazione, inscrizione e decorrenza dei passaggi di gruppo.capo VIPassaggi di categoria.
Art. 48Passaggio di operai temporanei a permanenti comuni.Art. 49Passaggio di operai temporanei a permanenti specializzati.Art. 50Nomina di operai temporanei a capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili.Art. 51Passaggio di incaricati provvisori fra quelli stabili.Art. 52Passaggio di operai permanenti fra quelli temporanei.Art. 53Pubblicazione, inscrizione e decorrenza dei passaggi di categoria.capo VIIAvanzamento.
Art. 54Applicabilità delle norme di avanzamento ai soli operai permanenti e incaricati stabili.Art. 55Avanzamenti nelle paghe normali, alle paghe eccezionali e nelle retribuzioni.Art. 56Progressione degli avanzamenti per classi di paghe o retribuzioni.Art. 57Decorrenza degli avanzamenti.Art. 58Qualifiche agli effetti dell'avanzamento.Art. 59Qualifica di ottimo.Art. 60Qualifica di distinto.Art. 61Casi in cui non possono essere conferite le qualifiche di ottimo e distinto.Art. 62Qualifica di buono.Art. 63Effetti sull'avanzamento delle qualifiche inferiori a quella di buono.Art. 64Qualifica di mediocre, e conseguente eventuale retrocessione.Art. 65Qualifica di cattivo, e conseguente eventuale espulsione o retrocessione.Art. 66Salariati retrocessi che possono riottenere la paga eccezionale o la nomina a capo incaricato.Art. 67Autorità tenute alla compilazione delle note di qualifica.Art. 68Autorità competenti a disporre gli avanzamenti.Art. 69Diritto agli avanzamenti per anzianità - Carattere discrezionale degli avanzamenti a scelta ed a paghe eccezionali.Art. 70Avanzamento per anzianità.Art. 71Avanzamento a scelta.Art. 72Operai promovibili a paghe eccezionali.Art. 73Conferimento della prima e seconda paga eccezionale.Art. 74Elementi che non hanno influenza sugli avanzamenti per anzianità.Art. 75Avanzamento dei salariati allontanati dal servizio per cause penali, o licenziati per servizio militare.Art. 76Anzianità. Aggiunte e deduzioni di anzianità.Art. 77Anzianità relativa.Art. 78Esclusioni dall'avanzamento.Art. 79Autorità competenti a disporre le esclusioni dall'avanzamento. Pubblicazione ed inscrizione delle esclusioni.Art. 80Effetti delle esclusioni dall'avanzamento.Art. 81Assegnazione delle qualifiche relative ai salariati comandati od in missione.Art. 82Pubblicazione ed inscrizione degli avanzamenti.Art. 83Ruoli di anzianità e prospetti numerici dei salariati.capo VIIIOrario, ingresso, uscita e riposo.
Art. 84Orario di entrata e di uscita. Periodo di riposo.Art. 85Norme da stabilirsi per l'orario, l'accertamento dell'intervento al lavoro, la sorveglianza e le uscite.Art. 86Visite all'uscita.Art. 87Ritardi all'entrata.Art. 88Accertamento dell'intervento al lavoro dei capi operai, sorveglianti e simili e di altre categorie di salariati.Art. 89Uscite durante il lavoro ed il periodo di riposo.Art. 90Permessi di uscita.Art. 91Intervalli ed interruzioni da considerarsi, o non, come lavoro prestato.Art. 92Operai che seguono l'orario degli uffici.Art. 93Obbligo di lavoro o di servizio per gli incaricati, per gli operai retribuiti tutti i giorni dell'anno e pei salariati in missione.capo IXLicenze e congedi.
Art. 94Turni delle licenze e dei congedi. Licenze agli operai retribuiti tutti i giorni dell'anno.Art. 95Congedi agli incaricati.Art. 96Cumulabilità dei periodi di licenza o congedo retribuiti.Art. 97Prolungamenti eccezionali delle licenze e dei congedi non retribuiti.Art. 98Licenze e congedi per richiamo alle armi e per elezione a cariche pubbliche.capo XDoveri dei salariati. Norme disciplinari.
Art. 99Giuramento.Art. 100Art. 101Assiduità, diligenza, intervento al lavoro, giustificazione delle assenze, disciplina nel lavoro.Art. 102Esecuzione dei lavori e destinazioni di lavoro.Art. 103Obblighi di lavoro ed incarichi dei capi operai, sorveglianti e simili e dei capi squadra e capi gruppo.Art. 104Conservazione, impiego e ricognizioni del macchinario e degli utensili. Danneggiamenti al materiale ed agli immobili.Art. 105Proibizioni e divieti.Art. 106Reclami ed esposti.Art. 107Operaie puerpere o gestanti.Art. 108Residenza.Art. 109Indumenti e distintivi di lavoro.Art. 110Preavviso di licenziamento. Attestati di servizio.Art. 111Obblighi derivanti da speciali disposizioni. Rapporti circa eventuali reati. Tabelle dei doveri e delle norme disciplinari.Art. 112Chiusura degli stabilimenti per mancanze collettive, epidemie e motivi di servizio.Art. 113Pubblicazione o comunicazione dei provvedimenti.Art. 114Parificazione dei salariati agli impiegati ed agenti subalterni dello Stato. Equiparazione ai militari per determinati trattamenti economici.capo XIIncompatibilità. Cumulo di impieghi.
Art. 115Incompatibilità.Art. 116Cumulo di impieghi e conseguenti riduzioni di competenze.Art. 117Modalità per le riduzioni di competenze dipendenti da cumuli d'impieghi.capo XIISanzioni disciplinari.
Art. 118Mancanze soggette a sanzioni disciplinari.Art. 119Gravità e recidività delle mancanze.Art. 120Ritardi all'entrata e relative sanzioni disciplinari.Art. 121Assenze arbitrarie e relative sanzioni disciplinari.Art. 122Multa.Art. 123Sospensione.Art. 124Espulsione.Art. 125Sospensione o revoca dalle funzioni di sorveglianza o di controllo.Art. 126Eventuali varianti alle norme d'applicazione delle sanzioni disciplinari. Tabelle delle sanzioni disciplinari.Art. 127Sanzioni disciplinari a carico di salariati imputati di reati o condannati.Art. 128Facoltà di attenuare le sanzioni disciplinari da applicarsi.Art. 129Autorità competenti ad infliggere le sanzioni disciplinari.Art. 130Allontanamento dal servizio durante i procedimenti disciplinari. Eventuali sussidi alimentari ai salariati allontanati.Art. 131Contestazione degli addebiti, giustificazioni ed accertamenti.Art. 132Pubblicazione, comunicazione ed inscrizione delle sanzioni disciplinari.Art. 133Ricorsi contro le sanzioni disciplinari.Art. 134Applicazione, aggravamento, riduzione o revocazione di sanzioni disciplinari, per fatti nuovi.Art. 135Effetti delle sanzioni disciplinari. Eventuale trasferimento dei salariati puniti.Art. 136Sussidi alimentari nei casi di revoca o riduzione delle sanzioni disciplinari.Art. 137Sanzioni disciplinari per gli incaricati.capo XIIIProcedimenti penali e condanne.
Art. 138Allontanamento dal servizio e procedimento disciplinare per i salariati imputati di reali o condannati.Art. 139Sanzioni disciplinari pei salariati imputati di reati o condannati - Effetti nell'avanzamento.Art. 140Sussidi alimentari alle famiglie dei salariati allontanati dal servizio per cause penali.Art. 141Sussidi alimentari ai salariati allontanati dal servizio per reati interessanti l'amministrazione.capo XIVLicenziamenti.
Art. 142Licenziamenti volontari o per servizio militare.Art. 143Licenziamenti per rinvio a giudizio penale in seguito all'esito del giudizio medesimo.Art. 144Licenziamenti per diminuzione di lavoro, o per soppressione o riduzione di servizi.Art. 145Licenziamenti per assenze arbitrarie. Eventuale revoca dei licenziamenti medesimi.Art. 146Licenziamenti per prolungate assenze.Art. 147Licenziamenti per imperizia, insufficiente attitudine al servizio o scarso rendimento di lavoro.Art. 148Licenziamenti per limiti di età.Art. 149Allontanamenti per infermità contagiose, o infettive. Licenziamenti per infermità inguaribili o prolungate.Art. 150Pubblicazione, comunicazione ed inscrizione dei licenziamenti.Art. 151Indennizzi di licenziamento.Art. 152Sussidi agli operai richiamati o trattenuti alle armi od alle loro famiglie.capo XVRiammissioni.
Art. 153Riammissione al termine del servizio militare di leva o di richiamo alle armi.Art. 154Riammissioni in casi speciali di arruolamenti volontari o per rafferme.Art. 155Pubblicazione, comunicazione ed inscrizione delle riammissioni.capo XVILavoro straordinario, festivo e notturno - Riposo settimanale.
Art. 156Casi in cui è consentito il lavoro straordinario, festivo e notturno. Autorizzazioni relative. Remunerazione del lavoro straordinario diurno.Art. 157Prestazione delle 48 ore di lavoro settimanale.Art. 158Remunerazione del lavoro notturno.Art. 159Remunerazione del lavoro domenicale diurno.Art. 160Determinazione delle ore di lavoro straordinario.Art. 161Lavoro straordinario, festivo e notturno dei capi operai, sorveglianti e simili.Art. 162Lavoro straordinario, festivo o notturno, nei viaggi e durante il soggiorno fuori destinazione per motivi di servizio.Art. 163Lavoro straordinario, festivo e notturno dei salariati imbarcati.Art. 164Disposizioni igieniche relative al lavoro notturno.Art. 165Riposo settimanale, festivo o compensativo.Art. 166Servizio in campagna degli operai delle coltivazioni dei tabacchi.capo XVIICottimo.
Art. 167Orario, sistemi e tariffe del lavoro a cottimo.Art. 168Passaggio di operai dal lavoro ad economia a quello a cottimo o viceversa, nella stessa giornata.Art. 169Squadre di cottimisti. Capi squadra.Art. 170Divieto di corrispondere il guadagno del cottimo ai capi operai, sorveglianti e simili.Art. 171Ripartizione del guadagno nel cottimo collettivo. Eventuale corresponsione della paga a giornata in luogo del guadagno del cottimo.Art. 172Modificazioni delle tariffe dei cottimi.Art. 173Retribuzioni dei lavori a cottimo non continuativi in base alla tariffa con la quale vennero iniziati.Art. 174Acconti e multe ai cottimisti.Art. 175Detrazioni dal guadagno del cottimo, per ritardi, assenze arbitrarie e permessi di uscita.capo XVIIIInfermità indipendenti da cause di servizio.
Art. 176Misura e pagamento dei sussidi di infermità. Casi in cui essi competono anche nei giorni festivi.Art. 177Assenze considerate come infermità agli effetti del sussidio.Art. 178Casi nei quali non compete il sussidio.Art. 179Sussidio alle operaie puerpere. Leggi sulla cassa di maternità.Art. 180Denuncia delle infermità.Art. 181Visite di accertamento ed altre prescrizioni inerenti ai sussidi.Art. 182Infermità dei salariati in servizio fuori sede. Sussidi loro spettanti.Art. 183Pagamento dei sussidi agli eredi dei salariati defunti.Art. 184Computo delle giornate di sussidio in rapporto all'anno finanziario.capo XIXInfortuni sul lavoro.
Art. 185Rinvio della emanazione delle nuove norme circa gl'infortuni sul lavoro - Inscrizione degli infortuni.capo XXTrasferimenti, comandi, missioni, brevi gite.
Art. 186Trasferimenti.Art. 187Comandi.Art. 188Missioni.Art. 189Passaggi a bordo.Art. 190Brevi gite.Art. 191Destinazioni di lavoro.Art. 192Altri viaggi per motivi di servizio.Art. 193Criteri per la designazione dei salariati da trasferire o comandare. Mancato o ritardato raggiungimento della destinazione.Art. 194Autorità competenti ad effettuare i movimenti dei salariati. Norme da osservarsi per le missioni.Art. 195Dipendenza dei salariati trasferiti, comandati o inviati in missione.Art. 196Foglio di via.Art. 197Documenti che seguono i salariati trasferiti o comandati.Art. 198Classi dei treni, dei piroscafi e degli altri mezzi di trasporto, nei viaggi per motivi di servizio.Art. 199Tariffe prescritte per l'acquisto dei biglietti di viaggio.Art. 200Vie da percorrersi, itinerari, distanze, fermate e interruzioni nei viaggi.Art. 201Viaggi dei salariati dimoranti in comuni limitrofi a quello della loro destinazione.Art. 202Soggiorno e pernottamento fuori destinazione.Art. 203Partenza e presentazione, in arrivo, dei salariati in viaggio per motivi di servizio. Computo delle ore di lavoro.Art. 204Assegni di viaggio e di missione.Art. 205Misura delle diarie.Art. 206Art. 207Riduzioni della diaria nelle missioni prolungate.Art. 208Diaria ed eventuale trattamento di vitto spettanti nei comandi.Art. 209Diaria ed eventuale trattamento di vitto spettanti in talune missioni con pernottamento fuori destinazione.Art. 210Diaria ed eventuale trattamento di vitto spettanti nei passaggi a bordo.Art. 211Diaria nelle missioni senza pernottamento e nelle brevi gite, fra località a terra.Art. 212Diaria ed eventuale trattamento di vitto nelle missioni senza pernottamento e nelle brevi gite compiuto su Regio navi o galleggianti, o da salariati comandati su Regie navi.Art. 213Diaria ed eventuale trattamento di vitto per le prove o verificazioni ed i collaudi compiuti a bordo di navi o galleggianti in moto.Art. 214Soprassoldi per speciali destinazioni di lavoro, indennità coloniali, indennità di alloggio, residenza o malaria, prestazioni in natura.Art. 215Cumulo di diarie, indennità e soprassoldi.Art. 216Compenso fisso per i membri della famiglia, nei viaggi di trasferimento.Art. 217Spese compensate colle diarie e col compenso fisso di trasferimento.Art. 218Rimborso della spesa di trasporto personale sulle ferrovie, sui piroscafi e simili.Art. 219Aumento di due decimi sul prezzo del biglietto di viaggio.Art. 220Compenso chilometrico in rimborso della spesa di trasporto personale sulle vie ordinarie.Art. 221Rimborso della spesa pel trasporto del bagaglio, sulle ferrovie, sui piroscafi e simili.Art. 222Compenso chilometrico in rimborso della spesa pel trasporto del bagaglio sulle vie ordinarie.Art. 223Rimborso della spesa pel trasporto della mobilia e delle masserizie sulle ferrovie, sui piroscafi e simili.Art. 224Compenso chilometrico in rimborso della spesa pel trasporto della mobilia e delle masserizie sulle vie ordinarie.Art. 225Compenso per l'imballaggio, presa e resa a domicilio del bagaglio, della mobilia e delle masserizie.Art. 226Membri della famiglia, agli effetti delle indennità di trasferimento.Art. 227Missioni e brevi gite eseguite nell'interesse di enti pubblici e di privati.Art. 228Anticipazioni per le spese di viaggio.Art. 229Intenzione delle missioni, dei comandi e dei trasferimenti.capo XXISoprassoldi per speciali servizi, incarichi o lavori. Premi di operosità, di rendimento o di economia. Gratificazioni.
Art. 230Soprassoldi per speciali servizi, incarichi o lavori.Art. 231Criteri generali per la corresponsione dei soprassoldi di cui all'art. 230.Art. 232Misura dei soprassoldi di cui all'art. 230.Art. 233Cumulabilità dei soprassoldi di cui all'art. 230. Soprassoldo previsto pei capi operai, sorveglianti e simili, e pei capi squadra e capi gruppo.Art. 234Premi di operosità, di rendimento o di economia.Art. 235Gratificazioni nei genetliaci delle LL. MM. il Re e la Regina, di S. M. la Regina madre e di S. A. R. il Principe Ereditario.capo XXIIPagamento delle competenze.
Art. 236Liquidazione delle competenze ordinarie.Art. 237Ruoli di pagamento delle competenze ordinarie.Art. 238Pagamenti periodici delle competenze ordinarie.Art. 239Pagamenti di competenze ordinarie ed eventuali, eseguibili prima della scadenza dei periodi normali.Art. 240Pagamento delle competenze ai salariati comandati su Regie navi od in missione all'estero.Art. 241Anticipazioni sulle competenze ordinarie.Art. 242Contabilizzazione delle anticipazioni.Art. 243Ritenute sulle competenze, per debiti verso lo Stato.Art. 244Incameramento dei depositi di garanzia, per debiti verso lo Stato.Art. 245Reclami circa la liquidazione ed il pagamento delle competenze.Art. 246Enti cui fanno carico le competenze.Art. 247Imposta di ricchezza mobile sulle competenze, nei casi di anticipazioni.capo XXIIIDepositi di garanzia.
Art. 248Contabilizzazione e deposito delle multe e delle somme trattenute ai salariati per la costituzione dei depositi di garanzia e per penalità.Art. 249Liquidazioni semestrali delle somme depositate a norma dell'art. 248 e versamenti ad istituti di previdenza.Art. 250Restituzione dei depositi di garanzia ai salariati.capo XXIVMatricole e ruoli.
Art. 251Matricole.Art. 252Ruoli.Art. 253Funzionario responsabile della tenuta delle matricole e dei ruoli.capo XXVNorme igieniche e di assistenza ai salariati.
Art. 254Sala di pronto soccorso, spogliatoi, lavandini, refettori e latrine.Art. 255Provvidenze a favore dei salariati.capo XXVIMilitari addetti a stabilimenti di lavoro.
Art. 256Militari aggregati agli stabilimenti di lavoro.Art. 257Disciplina dei militari al lavoro.Art. 258Orario e lavoro straordinario, festivo e notturno dei militari.Art. 259Militari funzionanti da capi operai, sorveglianti e simili.Art. 260Compensi di lavoro ai militari.Art. 261Compensi pel lavoro straordinario, festivo e notturno dei militari.Art. 262Lavoro a cottimo e relativa retribuzione pei militari.Art. 263Soprassoldi ai militari al lavoro.Art. 264Premi di operosità, rendimento o di economia ai militari al lavoro.Art. 265Personale operaio militare del Regio esercito addetto a reggimenti e raggruppamenti militari.Art. 266Lavori di straordinaria manutenzione o di granito riparazione, eseguiti da militari a bordo di navi od aeronavi.Art. 267Decorrenza delle disposizioni relative ai militari al lavoro.Art. 268Ruoli e note di pagamento e imputazione della spesa, per le competenze dei militari al lavoro.capo XXVIIDisposizioni finali e transitorie.
Art. 269Inquadramento dei salariati nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4. Assegnazione della nuova paga o retribuzione.Art. 270Sistemazione degli operai permanenti e incaricati stabili assunti dopo il 30 giugno 1924, e determinazione delle loro paghe e retribuzioni.Art. 271Salariati delle Privative, della Regia zecca e dell'Officina carte-valori, da considerarsi capi operai, sorveglianti e simili.Art. 272Operai dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, da inquadrarsi nella tabella n. 2.Art. 273Salariati da inquadrarsi fra i guardiani di bonifica.Art. 274Salariati da inquadrarsi fra i guardiani idraulici.Art. 275Salariati delle nuove provincie da inquadrarsi tra i cantonieri delle strade nazionali, i guardiani di bonifica o i guardiani idraulici.Art. 276Divieto di assunzione di personale provvisorio o giornaliero per determinate opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.Art. 277Determinazione nominativa dei salariati di cui alle tabelle nn. 2 e 4. Trattamento relativo.Art. 278Deroghe transitorie ai requisiti prescritti per le ammissioni.Art. 279Validità dei passaggi di gruppo o di categoria conseguiti nel secondo semestre dell'anno 1924.Art. 280Determinazione della qualifica di comune o specializzato, per gli operai inquadrati nei gruppi I, II e IV, tra il personale di sorveglianza o di controllo.Art. 282Data di inizio dei pagamenti periodici delle nuove competenze.Art. 283Revisione delle paghe e retribuzioni e delle diarie di viaggio e di missione.Art. 284Indennità di caro-viveri e decorrenza relativa. Applicazione della prescritta riduzione.Art. 285Revisione delle indennità di caro-viveri.Art. 286Disposizioni transitorie relative alle qualifiche.Art. 287Disposizioni transitorie relative agli avanzamenti ed all'anzianità dei salariati inquadrati nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4.Art. 288Disposizioni transitorie relative agli avanzamenti dei salariati da licenziarsi perchè eccedenti alle tabelle.Art. 289Disposizioni transitorie circa le deduzioni di anzianità, le esclusioni dall'avanzamento, i licenziamenti, le sanzioni disciplinari ed il giuramento.Art. 290Arretrati dovuti per differenze di paghe e retribuzioni dipendenti dagli avanzamenti retroattivi di cui agli articoli 287 e 288.Art. 291Valutabilità dell'assegno personale stabilito dall'articolo 92 del testo unico, agli effetti del cottimo e del lavoro straordinario, festivo e notturno.Art. 292Disposizioni transitorie relative ai sussidi di infermità. Revisione dei sussidi medesimi.Art. 293Disposizioni transitorie relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e per la invalidità e la vecchiaia.Art. 294Disposizioni finali relative ai soprassoldi dei salariati.Art. 295Disposizioni transitorie relative ai soprassoldi dei salariati.Art. 296Liquidazione delle somme accreditate e addebitate ai salariati in base ai precedenti articoli 283, 285, 290, 292 e 295.Art. 297Disposizione transitoria relativa ai soprassoldi dei militari al lavoro.Art. 298Licenziamento dei salariati, non compresi nelle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, o che non abbiano la qualifica di operaio temporanco o giornaliero o di incaricato provvisorio.Art. 299Trattamento ai salariati da licenziarsi a norma dell'articolo 298, o licenziati e riassunti, nelle condizioni di cui alla lett. e) dello stesso articolo.Art. 300Futura riammissione e contemporaneo licenziamento dei salariati che al 28 febbraio 1925 si trovino alle armi - Trattamento loro spettante.Art. 301Carattere provvisorio dell'inquadramento dei salariati che non hanno ancora ottenuta la cittadinanza italiana.Art. 302Assicurazione obbligatoria contro le malattie dei salariati delle nuove provincie.Art. 303Art. 304Moduli regolamentari relativi ai salariati statali.Art. 305Abrogazione delle disposizioni contrarie al presente regolamento o che risulteranno contrarie e quelle dei regolamenti delle singole amministrazioni.Richiamato da 5 norme
Ruoli e carriere del personale delle Soprintendenze e degli Istituti di antich…art. 7Norme di attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, concernente…art. 1Modificazioni al regolamento sullo stato giuridico e trattamento economico dei…art. 1Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.art. 40Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marz…art. 1
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